STATUTO SOCIALE
ART.1 – (Denominazione e Sede)
- E’ costituita, nel rispetto dell’art.36 e sgg. del Codice Civile l’Associazione denominata:
Accademia di Arnau Roger
Con sede in via Napoli n. 16 – 80010 – Villaricca – Napoli.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART.2 – (Finalità)
- L’Associazione accademica è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone, ispirandosi ad antiche istituzioni napoletane, di promuovere e gestire attività culturali, formative e ricreative in termini generali, ma anche con particolare riguardo ai legami di varia natura che sussistono tra tutti i Popoli del Mediterraneo ed aree attigue, con le aree geografiche pertinenti l’Italia centro-meridionale, Andorra, la Spagna nord-orientale, la Francia meridionale. Segnatamente l’Associazione vuole porsi in continuità con quelli che furono chiamati in vernacolo napoletano “dottori andurani”, di cui alcuni accademici alfonsini, che furono impiegati nelle varie attività di ambasceria al seguito del Principe-Vescovo Arnau Roger. L’Associazione è posta sotto la celeste protezione della patrona Nostra Signora Madre di Dio Santa Maria di Meritxell di Andorra, nota in Italia come Santa Maria di Mericella.
- In particolare lo scopo dell’Associazione è quello di a) gestire e diffondere l’informazione culturale di registro accademico per le aree di interesse, promuovere lo studio delle tematiche inerenti la storia locale e la religione cattolica, promuovere la diffusione del Vangelo attraverso l’esperienza personale degli aderenti; b) sia a tipo informativo che formativo così come esecutivo: produrre, organizzare e promuovere manifestazioni, mostre, conferenze, rassegne, visite guidate, viaggi, convivi e ricevimenti, seminari, pubblicazioni di tipo periodico o monografico, convegni, incontri, ed eventi con l’intento di far conoscere, valorizzare e promuovere contenuti afferenti i più distinti settori culturali ed accademici, e gli aspetti legati alla spiritualità cristiana, anche attraverso la partecipazione a funzioni religiose; c) organizzare e promuovere collaborazioni con la Santa Romana Chiesa Cattolica ed Apostolica, oppure con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni, Terzo Settore, Imprese ed Aziende, sia nazionali che internazionali, purché operino, con continuità od occasionalmente, nei settori sopra citati, sia per propria decisione che per approvazione di istanza di Terzi; d) Promuovere e supportare, ove e se possibile, la solidarietà sociale, il volontariato, l’opera caritatevole, in ambito proprio o esterno. L’Associazione potrà altresì svolgere altre attività connesse alle precedenti e volte alla loro implementazione ed attuazione.
ART.3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, a condizione che siano individui di buoni e sani costumi, abbiano condotta di vita specchiata, siano di maggiore età e di morale cristiana.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi, se richiesto e secondo i casi, a versare la quota associativa.
- L’Ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della eventuale quota o eventuale contributo associativo.
- I Soci aderenti sono distinti secondo le seguenti nomenclature: a) Fondatori; b) Onorari; c) Benemeriti; d) Ordinari; e) Sostenitori. Ciascun Socio aderente è appellato quale “Accademico di Arnau Roger”, desiderando rilevare la connessione con fatti ed istituzioni storiche come da art. 2 comma 1.
- E’ prevista la possibilità per i Soci di considerare una eventuale persona di elevatissimo rango istituzionale, possibilmente sovrano, quale protettrice e di alto patronato morale per l’Associazione nel momento in cui la suddetta persona accetti la titolatura proposta dall’Associazione. L’eventuale accettazione del protettorato o dell’alto patronato morale non comporta per tale persona di elevatissimo rango alcun impegno agli obblighi e ai doveri previsti dall’Associazione di cui come all’art.4. La proposta della scelta di persona di alto rango a cui richiedere l’approvazione di protettorato e alto patronato spetta all’Amministratore Unico, oppure alle eventuali cariche sociali previa formale approvazione dell’Amministratore Unico, purché la designazione della persona di altissimo rango sia motivata dall’attinenza ai fini di cui all’art.2. L’autorità protettrice o di alto patronato gode soltanto dei diritti propri dei Soci di cui nel presente articolo al comma 5.
- L’attribuzione di una classe a ciascun Socio avviene o in fase di adesione all’Associazione o per avanzamento da una classe già precedentemente acquisita all’atto dell’adesione, su proposta dell’Amministratore Unico consigliato dalle eventuali cariche sociali e per votazione qualificata dell’Assemblea.
- I Soci accademici generalmente aderiscono all’Associazione con la titolatura di cui al presente articolo, comma 5, e possono anche avanzare alle classi degli associati di cui al comma 5. Gli avanzamenti sono proposti all’Assemblea nelle modalità descritte nel presente articolo al comma 7. Particolare interesse per gli scopi dell’Associazione accademica rivestono i potenziali aderenti che sono studiosi, ricercatori, accademici o esperti delle relazioni culturali che sussistono tra Napoli, l’Italia e Andorra, in particolare durante l’epoca cosiddetta aragonese-catalana, oppure coloro che possano dimostrare con documenti originali di essere discendenti in linea diretta di fratelli germani degli antichi Vescovi di Urgel e Co-Principi di Andorra Arnau Roger e Giacomo de Cardona y de Gandia.
- I Soci accademici aderenti indossano la medaglia distintiva dell’Associazione. Codesta raffigura l’arma antica familiare di Arnau Roger, i Conti di Pallars, contenuta in una cornice losangata accademica, su croce astile e sovrastata dalla corona principesca di Andorra, sulla sommità galero verde con quindici nappe verdi, per la titolarità di Arnau Roger sul Patriarcato di Alessandria, e recante il motto “De Maericella”.
ART.4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali, mentre possono essere eletti negli stessi gli accademici Soci fondatori, o a seguito di spontanea candidatura o a seguito di proposta dell’Amministratore Unico. In assenza di un numero sufficiente di candidature per completare gli organi sociali, sarà dovere dell’Amministratore Unico proporre il numero minimo di candidati pure se accademici di classe distinta.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
- I Soci, ove previsto, devono versare nei termini la quota sociale ed inoltre rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
- Costituisce sia un diritto che un dovere, per ciascun Socio accademico, l’uso del distintivo statutario durante le attività a cui l’Associazione può partecipare o promuovere in proprio.
ART.5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea e secondo quanto previsto dalla Legge dello Stato e dal Codice Civile.
- Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione, ed in caso di esclusione vi è l’obbligo dell’Assemblea di informare l’escluso.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, ad eccezione della casistica prevista al seguente comma 4.
- Se l’Amministratore Unico è a conoscenza del fatto che un Socio sia stato condannato in via definitiva e/o dopo il terzo grado di giudizio per crimini violenti o delitti ignominiosi che contravvengono alle ovvie condizioni dell’art.3 comma 1, l’esclusione del detto Socio diviene automatica a partire dal primo giorno dell’anno successivo quello in corso, ed è da ritenersi un atto di ufficio che può essere verbalizzato dall’Amministratore Unico all’Assemblea a titolo informativo senza che la stessa Assemblea esiga una deliberazione nel merito. Se non ne fosse a conoscenza l’Amministratore Unico ma lo fosse un qualsiasi altro associato, è dovere di quest’ultimo comunicarlo nella prima seduta d’Assemblea utile, ed a seguito di ciò l’Amministratore Unico avrà il dovere di informarsi su quanto comunicatogli e se occorre agire per l’esclusione nelle modalità descritte.
ART.6 – (Organi sociali)
- Gli Organi dell’Associazione obbligatori minimi sono: Assemblea dei Soci; Amministratore Unico o Presidente.
Gli Organi di governo, con le cariche sociali al completo e che costituiscono il Consiglio Direttivo, sono:
- Protettore-Patrono;
- Amministratore Unico o Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Baccelliere;
- Membri del Senato accademico.
- In ogni caso, almeno una tra le eventuali cariche sociali dovrà essere attribuita necessariamente a un Socio di cui all’art.3, comma 5, lettera a).
- Le eventuali cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e proposte dall’Amministratore Unico all’Assemblea scegliendo tra i Soci accademici come nelle modalità all’art. 4, comma 1, e al presente articolo, comma 2, e proponendone eventualmente anche una durata temporale. Ciascuna carica sociale, indipendentemente dal momento di nomina, decade con la cessazione della presenza dell’Amministratore Unico.
- Eventuali revoche di cariche sociali sono proposte all’Assemblea dall’Amministratore Unico giustificandone la motivazione della proposta o, secondo l’art.5, hanno luogo nel momento in cui un Socio viene escluso.
- Le eventuali dimissioni da una carica sociale possono avvenire, anche senza specificarne la motivazione, mediante comunicazione scritta all’Assemblea e possibilmente all’Amministratore Unico, che non avranno facoltà di porre in delibera l’azione, prendendone così semplicemente atto.
ART.7 – (Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci accademici. Essa è presieduta dall’Amministratore Unico o da chi ne fa le veci. Può essere svolta in presenza o in modalità telematica.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dall’Amministratore Unico dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori e la modalità di convocazione (in presenza o per via telematica).
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’Assemblea deve: * determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; * approvare l’eventuale regolamento interno; * deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla eventuale esclusione dei Soci, oppure deliberare ogni qual volta è richiesto da specifiche fattispecie del presente statuto; * approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; * fissare l’importo della eventuale quota sociale annuale e determinare chi ne è dispensato; * eleggere l’Amministratore Unico con durata decennale, salvo quanto previsto dall’art.5, dall’art.6, comma 5, e dall’art.11, comma 5; * deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto.
ART.9 – (Validità Assemblea)
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente delegante, pena l’esclusione del voto del delegante. Ciascun Socio, purché presente in Assemblea, potrà essere il delegato di un qualunque numero di Soci deleganti distinti, e sarà tenuto a votare per ciascun delegante, oltre che fornire il proprio voto.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L’Assemblea straordinaria, costituita in prima convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Nel caso di invalidità dei numeri in prima convocazione, si procede con l’Assemblea straordinaria costituita in seconda convocazione, almeno tre giorni dopo quello della prima convocazione, ed in tal caso saranno approvate eventuali modifiche allo statuto a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. In ogni caso la proposta di modifiche allo statuto dell’Associazione può avvenire in sede di Assemblea straordinaria solo su iniziativa e proposito dell’Amministratore Unico dell’Associazione, oppure su iniziativa di qualsiasi Socio in modalità scritta avente come destinatario del proponimento solo e soltanto l’Amministratore Unico dell’Associazione, il quale pre-vaglierà il proponimento secondo i requisiti previsti dal Codice Civile, dalle leggi dello Stato vigenti in materia e l’opportunità del provvedimento secondo la propria conoscenza dei Soci aderenti e delle finalità dell’Associazione. In questo ultimo caso e nelle condizioni indicate, sarà dunque l’Amministratore Unico a determinare l’eventuale irricevibilità del proponimento del Socio atto a modificare lo statuto in fase di Assemblea straordinaria da destinarsi all’uopo, e sarà dovere dell’Amministratore Unico informare il Socio dell’irricevibilità eventuale del proponimento.
- L’Assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne devolve l’eventuale patrimonio con decisione deliberata a maggioranza avendo la presenza di ¾ dei Soci sempre se costituita in prima convocazione, ed in caso di invalidità dei numeri, in seconda convocazione almeno tre giorni dopo quello della prima convocazione. In caso di persistenza di invalidità dei numeri anche in seconda convocazione, l’Associazione sarà sciolta e si devolverà il patrimonio con decisione deliberata a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, durante la terza convocazione, che potrà tenersi non prima di sette giorni ed entro quattordici giorni dalla seconda convocazione. In ogni caso la proposta di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione dell’eventuale patrimonio, può avvenire in sede di Assemblea straordinaria all’uopo, solo e soltanto su iniziativa e proposito dell’Amministratore Unico dell’Associazione.
ART.10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente dell’Assemblea, purché vi sia, se non coincide, la sottoscrizione dell’Amministratore Unico o di chi ne fa le sue veci.
- Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART.11 – (Risorse economiche)
- Le eventuali risorse economiche dell’Associazione, che sono da intendersi subordinate o accessorie al compimento dei fini statutari di cui all’art.2, sono costituite da: a) Eventuali quote e contributi ordinari e straordinari degli associati; b) Contributi di privati, anche occasionali; c) Eredità, donazioni e legati; d) Altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di solidarietà sociale e di cui più in generale all’art.2.
- In caso di temporanea quanto imprevedibile assenza totale di eventuali risorse economiche, sarà dovere dell’Amministratore Unico ottemperare, secondo le proprie possibilità, alle spese minime di esistenza e di funzionamento secondo i fini sociali di cui all’art.2 dello statuto. In tal caso le iniziative minime di funzionamento saranno ovviamente decise dall’Amministratore Unico in via autonoma tenendo però conto delle indicazioni consiliari di cui all’art.8, comma 1, punto primo. Se le eventuali risorse economiche dovessero, invece, essere imprevedibilmente minime rispetto alle aspettative delle iniziative programmatiche deliberate dall’Assemblea di cui all’art.8, comma 1, punto primo, sarà sempre dovere dell’Amministratore Unico provvedere, secondo le proprie possibilità, alle spese minime di esistenza e di funzionamento secondo i fini sociali di cui all’art.2 dello statuto, sempre con la condizione di decisione autonoma per quanto sostenuto di propria spesa purché resti nell’alveo generale di cui all’art.8, comma 1, punto primo.
- Se dovessero persistere nel tempo le condizioni di cui in questo articolo al comma 4, l’Amministratore Unico potrà proseguire il proprio mandato oltre la scadenza decennale prevista da statuto, a tempo indeterminato, fino a quando non sia disponibile altro Socio candidabile alla carica di Amministratore Unico disposto a garantire a proprie spese almeno il minimo di sopravvivenza garantito da chi è già in carica ed assicurando, inoltre, sia un accrescimento concreto e fattivo delle eventuali risorse economiche dell’associazione per un tempo di almeno dieci anni, sia un accrescimento certo delle benemerenze istituzionali acquisite dall’Associazione secondo il rispetto dei fini statutari all’art.2 che sia considerabile nel senso comune di tutti i componenti l’Assemblea chiaramente superiore a quanto raggiunto in termini di risultato e di efficacia da chi è già in carica. In ogni caso ciascun nuovo candidato al ruolo di Amministratore Unico nelle suddette condizioni del presente comma, dovrà sempre essere eletto dall’Assemblea, mentre in caso di voto non maggioritario persisterà a tempo indeterminato, ossia fino alla creazione delle condizioni di cui in questo comma, l’attribuzione del ruolo di Amministratore Unico al Socio già in carica precedentemente eletto.
ART.12 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall’Amministratore Unico e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. Prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L’approvazione suddetta dell’Assemblea è salvo quanto previsto all’art.11, comma 4 e comma 5.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART.13 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’Eventuale scioglimento dell’Associazione potrà essere proposto soltanto dall’Amministratore Unico e sarà votato dall’Assemblea con le modalità di cui all’art.9.
- L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità di cui all’Art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.14 – (Disposizioni finali)
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, salvo eventuali chiarimenti da regolamento interno , si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Clicca sull’icona per il download della copia .pdf degli Statuti Associativi